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Archivio normativo › Obblighi periodici

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada

La norma di rango primario da cui discende tutto il resto. L'articolo 79 impone che i veicoli siano tenuti in condizioni di massima efficienza; l'articolo 80 disciplina la revisione, affida al Ministero la definizione dei criteri e prevede che le operazioni possano essere svolte da imprese private autorizzate. Le sanzioni per la circolazione senza revisione stanno nello stesso articolo 80.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • L'articolo 80 è il perno: il comma 1 affida al Ministero, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità della revisione, per accertare sicurezza, silenziosità ed emissioni entro i limiti.
  • Le periodicità stanno ai commi 3 e 4. Autovetture, autoveicoli per cose o uso speciale fino a 3,5 t e trasporto promiscuo: prima revisione entro quattro anni dalla prima immatricolazione, poi ogni due. Veicoli con più di nove posti, oltre 3,5 t, rimorchi oltre 3,5 t, taxi, autoambulanze, noleggio con conducente e veicoli atipici: ogni anno.
  • Il comma 5 consente agli uffici della motorizzazione di ordinare in qualsiasi momento la revisione di un singolo veicolo quando sorgano dubbi sui requisiti, anche su segnalazione della polizia stradale; il comma 7 impone agli organi di polizia di segnalare i veicoli gravemente danneggiati in un incidente.
  • Il comma 8 è quello che ha aperto la revisione ai privati: il Ministero può affidare in concessione quinquennale le revisioni dei veicoli fino a sedici posti o fino a 3,5 t — e oltre, se destinati a merci non pericolose o non in ATP — a imprese di autoriparazione iscritte nel registro della legge 122/1992, oppure a consorzi e società consortili che coprano tutte e quattro le sezioni del registro.
  • I commi 9, 10 e 11 reggono i controlli: requisiti tecnico-professionali, locali e attrezzature devono permanere per tutta la durata della concessione; il Ministero controlla periodicamente le officine e, anche a campione, i veicoli revisionati; se mancano le attrezzature o le revisioni sono difformi dalle prescrizioni, la concessione è revocata.
  • Le sanzioni sono al comma 14: circolare senza revisione costa da 173 a 694 euro, raddoppiabili se la revisione è stata omessa più di una volta, con sospensione dalla circolazione annotata sul documento. Circolare con un veicolo sospeso fuori dai casi consentiti costa da 1.998 a 7.993 euro, con fermo amministrativo di novanta giorni e confisca in caso di reiterazione.
  • Il comma 15 colpisce l'officina che non rispetta termini e modalità di trasmissione: da 430 a 1.731 euro, e tre violazioni accertate in due anni comportano la revoca della concessione. Il comma 16 prevede la cancellazione dal registro in caso di certificazione di revisione falsa.

In breve

Tipo di attoDecreto legislativo
EstremiD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Data30 aprile 1992
ArgomentoObblighi periodici
Tag AutorizzazioneProcedure di controlloNormativa sanzionatoria
Fonte Normattiva
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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