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Archivio normativo › Obblighi periodici

Circolare prot. 19264 del 4 luglio 2024

Proroga del calendario di assolvimento dell'obbligo di formazione di aggiornamento per gli ispettori ope legis

Sposta i termini entro cui gli ispettori abilitati ope legis devono assolvere l'obbligo di aggiornamento.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Toglie il termine del 31 dicembre 2024 entro cui gli ispettori ope legis abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010 avrebbero dovuto completare la formazione di aggiornamento e iscriversi al RUI.
  • Il motivo è dichiarato: l'istruttoria del decreto sui requisiti funzionali del RUI si è rivelata complessa, con Province, Città metropolitane, Regioni e Province a statuto speciale, e il parere del Garante per la protezione dei dati personali era ancora in corso.
  • Di conseguenza l'applicativo per presentare l'istanza di iscrizione al RUI e la nuova versione informatica del registro, attesi per il 31 maggio 2024, slittano a data da definirsi.
  • Il nuovo termine non viene fissato qui: sarà stabilito con un provvedimento successivo della Direzione generale — che sarà poi la circolare 35518 del 12 dicembre 2024, con il termine del 31 marzo 2025.
  • Resta fermo che il triennio di validità della formazione di aggiornamento decorre dalla data di scadenza dell'obbligo, non dal momento in cui si chiede l'iscrizione al RUI.

In breve

Tipo di attoCircolare
EstremiCircolare prot. 19264 del 4 luglio 2024
Data4 luglio 2024
ArgomentoObblighi periodici
Tag Ispettori e formazioneObblighi periodici
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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