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Circolare prot. 37407 del 19 dicembre 2025

RUI: formazione di aggiornamento triennale e autodichiarazione in attesa del certificato

Se l'organismo di formazione non rilascia in tempo il certificato del corso di aggiornamento, l'ispettore può caricare nel RUI un'autodichiarazione di aver superato il corso, e aggiornare i dati appena riceve il certificato.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Ricorda che dal 2 gennaio 2026 non può esercitare chi non è iscritto al RUI o non ha aggiornato i dati, secondo l'articolo 19, comma 2, del decreto 198 come modificato dal D.D. 219/2025.
  • Le associazioni avevano segnalato che alcuni organismi di formazione potrebbero non rilasciare in tempo il certificato a chi ha concluso il corso di aggiornamento.
  • In questi casi l'ispettore può caricare nel RUI un'autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il superamento del corso.
  • Appena riceve il certificato dall'organismo di formazione, deve presentare subito la richiesta di aggiornamento della formazione nel RUI.

In breve

Tipo di attoCircolare
EstremiCircolare prot. 37407 del 19 dicembre 2025
Data19 dicembre 2025
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Ispettori e formazione
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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