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D.D. 5 luglio 2024, n. 285

Norma di omologazione dell'attrezzatura di revisione «Analizzatore gas di scarico»

Stabilisce che l'analizzatore dei gas di scarico usato in revisione deve essere conforme alla direttiva MID (2014/32/UE) e avere sonda, tubo e comunicazione MCTCNet2 secondo il capitolato allegato; quelli omologati con la vecchia circolare si sono potuti vendere solo per un anno. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2024.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Il capitolato allegato è la norma di omologazione, ai fini della revisione, dell'analizzatore dei gas di scarico per i motori ad accensione comandata: misura CO, CO2, HC e O2 e calcola lambda.
  • L'analizzatore deve essere conforme alla direttiva 2014/32/UE (MID) e avere in più sonda di prelievo e tubo di raccordo con requisiti precisi: sonda inseribile per almeno 300 mm, diametro esterno di 10 ± 2 mm, resistente a 250 °C per due ore e a 12 ore di immersione in benzina; tubo resistente a 200 °C e allo schiacciamento.
  • Deve rispettare il testo unico MCTCNet2 (circolare RU 21772/2015), collegandosi in RS senza esito, DIR o RETE, e conservare matricola e scadenza della verifica periodica in una memoria leggibile ma scrivibile solo con password.
  • Autorizzazioni, verifiche e procedure di prova restano quelle della circolare 3997/604 del 1999 («Nuova 88/95») in attesa di nuova normativa.
  • Gli analizzatori omologati con la vecchia disciplina si sono potuti vendere per un anno dall'entrata in vigore, cioè fino al 13 settembre 2025, come ha precisato la circolare 19099/2025.

In breve

Tipo di attoDecreto direttoriale
EstremiD.D. 5 luglio 2024, n. 285
Data5 luglio 2024
ArgomentoOmologazioni e attrezzature
Tag Attrezzature
Fonte Gazzetta Ufficiale
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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