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D.M. 6 aprile 1995, n. 170

Regolamento sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili

Fissa la capacità finanziaria richiesta alle imprese che chiedono l'autorizzazione alle revisioni: per l'impresa singola un affidamento bancario di 300 milioni di lire, oggi 154.937,07 euro; per le imprese consorziate da 100 a 230 milioni secondo le sezioni del registro. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1995.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Dà attuazione all'articolo 239, comma 2, lettera b) del regolamento del codice: chi chiede l'autorizzazione alle revisioni deve dimostrare un'adeguata capacità finanziaria, a garanzia del mantenimento di locali e attrezzature.
  • Impresa singola: capacità non inferiore a 300 milioni di lire (154.937,07 euro), dimostrata con un'attestazione di affidamento rilasciata da una banca o da una società finanziaria.
  • Imprese consorziate: 100 milioni (51.645,69 euro) se iscritte in una sola sezione del registro, 170 milioni (87.797,67 euro) se in due, 230 milioni (118.785,09 euro) se in tre.
  • Gli importi in euro sono quelli che riporta il D.M. 446/2021, che richiama questo decreto anche per i veicoli pesanti.

In breve

Tipo di attoDecreto ministeriale
EstremiD.M. 6 aprile 1995, n. 170
Data6 aprile 1995
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Autorizzazione
Fonte Gazzetta Ufficiale
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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