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Archivio normativo › Procedure per l'esecuzione delle prove

D.M. 19 maggio 2017, n. 214

Recepimento della direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

È l'atto più importante dell'archivio: porta in Italia la direttiva europea sui controlli tecnici periodici e introduce la figura dell'ispettore al posto del responsabile tecnico. Da qui discendono i requisiti di competenza, indipendenza e formazione, il certificato di revisione e i criteri di valutazione dei difetti. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Si applica dal 20 maggio 2018 ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h: M1, M2, M3, N1, N2, N3, rimorchi O1-O4, veicoli L, trattori T1b-T5 oltre 40 km/h usati soprattutto su strada, e veicoli atipici. Restano fuori i veicoli per circhi e giostre fino a 40 km/h; macchine agricole e veicoli storici seguono decreti propri.
  • Le cadenze dell'articolo 5: M1, N1, O1 e O2 dopo quattro anni e poi ogni due; taxi, NCC, autoambulanze, M2, M3, N2, N3, O3 e O4 dopo un anno e poi ogni anno; veicoli L dopo quattro anni e poi ogni due, ma ogni anno se fanno servizio di piazza o noleggio; trattori come le autovetture; veicoli atipici ogni anno. La revisione va fatta entro il mese di rilascio della carta di circolazione e poi entro il mese corrispondente all'ultima.
  • Le carenze si classificano in tre gruppi: lievi, gravi e pericolose. Un veicolo con carenze di più gruppi va nel gruppo più grave, e più carenze nella stessa area possono farlo salire di un livello se insieme comportano un rischio maggiore.
  • Con esito sfavorevole senza esclusione dalla circolazione il veicolo può circolare ancora un mese con la dicitura «Revisione ripetere»; se i difetti compromettono la sicurezza o causano inquinamento, il veicolo è sospeso e può circolare solo per andare in officina nella stessa giornata.
  • La prenotazione fatta entro la scadenza consente di circolare fino alla data della visita senza sanzioni, ma solo se fatta presso un centro di controllo pubblico.
  • Il certificato di revisione resta valido se il veicolo cambia proprietario; durante la revisione si legge il contachilometri, e il dato è messo a disposizione per via elettronica.
  • L'articolo 13 fonda la figura dell'ispettore: nei centri privati i controlli li fanno ispettori autorizzati con i requisiti di competenza e formazione dell'allegato IV, esenti da conflitti di interesse; chi presenta il veicolo va informato delle carenze; i risultati non si possono modificare se non nei casi previsti. Gli ispettori già autorizzati o abilitati al 20 maggio 2018 sono esentati dai nuovi requisiti di accesso.
  • Abroga dal 20 maggio 2018 il D.M. 408/1998 e i decreti di aggiornamento del 2000, 2002 e 2003.

In breve

Tipo di attoDecreto ministeriale
EstremiD.M. 19 maggio 2017, n. 214
Data19 maggio 2017
ArgomentoProcedure per l'esecuzione delle prove
Tag Procedure di controlloIspettori e formazioneAutorizzazione
Fonte Gazzetta Ufficiale
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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