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Archivio normativo › Normativa autorizzativa

D.M. 4 ottobre 1994, n. 652

Modalità tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione e trasmissione della documentazione

Il regolamento con cui le revisioni sono state affidate alle officine: elementi da controllare, domanda dell'utente e registro delle revisioni, trasmissione degli esiti all'ufficio provinciale. La trasmissione cartacea è stata superata dal nuovo servizio revisioni (D.M. 66/T/2008 e D.D. 3662/2009). Pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Attua l'articolo 80, commi 9 e 13, del codice: modalità tecniche e amministrative delle revisioni fatte dalle imprese del comma 8 e trasmissione degli esiti alla motorizzazione.
  • Il controllo riguarda gli elementi dell'articolo 238 e dell'appendice IX del regolamento del codice, poi sostituiti dall'allegato I del D.M. 214/2017.
  • L'utente presenta una domanda su modello ministeriale, numerata dall'impresa e registrata su un registro con data della domanda e dei controlli, operazioni, esito e motivi del ripetere, date di consegna e restituzione dei documenti.
  • La documentazione con l'esito e l'attestazione del pagamento andava trasmessa entro tre giorni non festivi dalla revisione. Il D.M. 66/T/2008 ha esonerato da questa trasmissione le imprese aderenti al nuovo servizio revisioni, che dal 2009 è l'unico canale.

In breve

Tipo di attoDecreto ministeriale
EstremiD.M. 4 ottobre 1994, n. 652
Data4 ottobre 1994
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Procedure di controlloAutorizzazione
Fonte Gazzetta Ufficiale
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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