Salta al contenuto
TuttoRevisioni

Archivio normativo › Procedure per l'esecuzione delle prove

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/621 del 17 aprile 2019

Informazioni tecniche dei costruttori per il controllo tecnico dei veicoli: contenuto, formato e accesso

Obbliga i costruttori a mettere a disposizione dei centri di controllo e delle autorità le informazioni tecniche necessarie alla revisione dei veicoli immatricolati dal 20 maggio 2018, in modo non discriminatorio, per numero di telaio e nella lingua dello Stato. Si applica dal 20 maggio 2020; in Italia lo attua la circolare 18595/2025.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Riguarda le informazioni tecniche su frenatura, sterzo, visibilità, luci, impianto elettrico, assi, ruote, pneumatici, sospensioni, telaio, altri equipaggiamenti ed effetti nocivi, necessarie per applicare i metodi di controllo raccomandati dalla direttiva 2014/45/UE.
  • Si applica ai veicoli immatricolati o messi in servizio per la prima volta dal 20 maggio 2018.
  • Le informazioni vanno messe a disposizione dei centri di controllo e delle autorità in modo non discriminatorio, facilmente accessibile, tempestivo e senza restrizioni, entro sei mesi dall'immatricolazione.
  • Si forniscono per numero di telaio, in formato strutturato: online per i centri, anche offline per le autorità; nella lingua dello Stato del centro di controllo. Ogni costruttore indica sul proprio sito un punto di contatto.
  • Si applica dal 20 maggio 2020. In Italia le modalità di accreditamento ai portali dei costruttori le ha date la circolare 18595/2025.

In breve

Tipo di attoRegolamento UE
EstremiRegolamento di esecuzione (UE) 2019/621 del 17 aprile 2019
Data17 aprile 2019
ArgomentoProcedure per l'esecuzione delle prove
Tag Procedure di controlloSistemi informatici
Fonte EUR-Lex
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

Da leggere insieme a questo

Atti dello stesso argomento o che portano gli stessi tag. Quasi sempre una norma non si capisce da sola.

Circolare prot. 31250 del 14 ottobre 2026

Controllo tecnico dei veicoli: chiarimenti sulle procedure operative chieste dalle associazioni

Risponde a sette richieste delle associazioni di categoria: resta obbligatorio il fonometro di classe 1, il misuratore di sforzo alla leva si può omettere in alcuni casi, restano i 120 secondi dello scantool OBD, niente ispettore condiviso fra più sedi per ora, e dal 1° gennaio 2027 l'esperienza richiesta per diventare ispettore scende da tre anni a uno.

MIT Procedure di controlloIspettori e formazioneSistemi informatici 14 ottobre 2026
Circolare prot. 25776 del 1° settembre 2026

Airbag Takata: blocco informatico delle revisioni dal 15 settembre 2026

In attuazione del decreto interdirigenziale 229/2026, dal 15 settembre 2026 il sistema informativo blocca la revisione dei veicoli il cui telaio è negli elenchi dei costruttori per il richiamo degli airbag Takata non ancora eseguito; il blocco resta finché il costruttore non comunica l'intervento.

MIT Procedure di controlloSistemi informatici 1 settembre 2026
Decreto 2 luglio 2026, n. 229

Campagne di richiamo degli airbag Takata: obblighi in sede di revisione e blocco dei servizi di motorizzazione

Prima di ogni revisione l'ispettore deve verificare se il veicolo è coinvolto in una campagna di richiamo degli airbag Takata e, se lo è, trattarla come un'inefficienza del dispositivo: esito «Ripetere» o, con prescrizione Stop Drive, «Ripetere - sospeso dalla circolazione». Il CED inserisce anche un ostativo nell'Archivio nazionale veicoli.

MIT Procedure di controlloObblighi periodiciSistemi informatici 2 luglio 2026
Circolare prot. 18595 del 30 giugno 2025

Accesso alle informazioni tecniche dei costruttori per la revisione (regolamento UE 2019/621)

Attua il regolamento di esecuzione (UE) 2019/621: i costruttori mettono online, in italiano, le informazioni tecniche necessarie al controllo dei veicoli, e centri di controllo e ispettori vi accedono accreditandosi sui portali dei costruttori. Non si applica ai veicoli L1, L2 e L6.

MIT Procedure di controlloSistemi informatici 30 giugno 2025