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Archivio normativo › Procedure per l'esecuzione delle prove

Circolare prot. 64/404 del 19 gennaio 2005

Emissioni (direttiva 2003/27/CE) e prove fonometriche: aggiornamento della «Nuova 88/95»

Aggiorna la «Nuova 88/95» alla direttiva 2003/27/CE: nuovi limiti e procedure per l'opacità dei diesel e per CO e lambda dei benzina catalizzati, prove fonometriche con tre rilievi validi e tolleranza di 2 dB al chiuso, decelerometro per quadricicli e moto a tre o quattro ruote.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Recepisce la direttiva 2003/27/CE riscrivendo le parti della «Nuova 88/95» sull'opacimetro e sulle procedure di prova delle emissioni; le modifiche sono in grassetto.
  • Diesel: prova in accelerazione libera con almeno tre accelerate dopo quelle di pulizia; il limite è il valore di targhetta o, in sua assenza, 2,5 m⁻¹ per gli aspirati e 3,0 m⁻¹ per i sovralimentati, 1,5 m⁻¹ per gli Euro 4 ed EEV dal 1° luglio 2008.
  • Benzina catalizzati con sonda lambda: CO corretto e lambda al minimo e al minimo accelerato, con le tabelle dei limiti per data di immatricolazione.
  • Prove fonometriche: almeno tre misure valide, con scarto non oltre 2 dB; nelle prove al chiuso i limiti della carta di circolazione si aumentano di 2 dB.
  • Per quadricicli e veicoli a tre o quattro ruote con caratteristiche particolari, come i quad, la frenatura si può provare con il decelerometro (circolari 1603/404 del 2001 e 2978/404 del 2003).

In breve

Tipo di attoCircolare
EstremiCircolare prot. 64/404 del 19 gennaio 2005
Data19 gennaio 2005
ArgomentoProcedure per l'esecuzione delle prove
Tag Procedure di controlloAttrezzature
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

Copia d'archivio: la fonte non pubblica questo atto e non l'abbiamo trovato su altri siti istituzionali. Il PDF è la copia dell'originale ministeriale conservata nel nostro archivio, messa a disposizione in attesa di una fonte istituzionale: appena l'atto diventa reperibile lì, rimandiamo al testo ufficiale.

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