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Decreto Capo Dipartimento 9 giugno 2025, n. 198

Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI)

Disciplina il funzionamento del RUI, istituito presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione: chi si iscrive, come, con quali documenti, chi istruisce e in quanto tempo. È stato modificato dal decreto 219 del 6 agosto 2025, che ha dimezzato i tempi e spostato le scadenze. Per i passaggi pratici c'è la guida nella sezione Ispettori.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Il RUI vive su una piattaforma del CED: l'ispettore vi accede con SPID livello 2 o CIE, prima dal Portale dell'Automobilista per iscriversi e poi dal Portale del Trasporto per aggiornare i propri dati.
  • L'ispettore può delegare la pratica a terzi: studi di consulenza automobilistica, il centro di controllo privato per il proprio responsabile tecnico, e gli organismi di formazione per chi è stato loro allievo in un corso di integrazione o di aggiornamento.
  • Il procedimento dura trenta giorni (erano sessanta prima del decreto 219/2025). Per il responsabile tecnico di un'officina leggeri istruiscono sia l'ente territoriale sia l'organismo di supervisione: basta un esito negativo di uno dei due per il rigetto, mentre il silenzio vale accoglimento.
  • La piattaforma controlla da sola la validità della firma digitale, della polizza assicurativa e della formazione di aggiornamento: alla prima scadenza maturata la posizione passa da «attivo» a «non attivo», e lo stato non attivo non consente il collegamento con il CED per fare revisioni.
  • La prima formazione di aggiornamento va assolta entro il 31 marzo 2025 per gli ispettori equiparati ope legis abilitati prima del 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2025 per quelli abilitati fra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018; per tutti gli altri entro tre anni dall'esame di modulo B o C. La formazione vale tre anni dal rilascio dell'attestato.
  • Gli aggiornamenti di formazione e polizza pagano il bollo da 16 euro, dentro la piattaforma dal 16 settembre 2025 (comma 3-bis dell'articolo 12, aggiunto dal decreto 219/2025).
  • Nel RUI finiscono anche gli esiti dei procedimenti sanzionatori — numero, data ed effetto sospensivo o di revoca — ma mai il testo del provvedimento. I dati dell'ispettore si conservano quattro anni dalla cancellazione dal registro.
  • Prima applicazione, come modificata dal decreto 219/2025: istanze di iscrizione fino al 1° dicembre 2025, e dal 2 gennaio 2026 non può esercitare la funzione di ispettore autorizzato chi non è iscritto al RUI o non ne ha aggiornato i dati.

In breve

Tipo di attoDecreto
EstremiDecreto Capo Dipartimento 9 giugno 2025, n. 198
Data9 giugno 2025
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Ispettori e formazioneAutorizzazione
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

Da leggere insieme a questo

Atti dello stesso argomento o che portano gli stessi tag. Quasi sempre una norma non si capisce da sola.

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RUI: chiarimenti sull'obbligo di iscrizione per esercitare la funzione di ispettore autorizzato

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