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Archivio normativo › Normativa autorizzativa

D.D. 26 ottobre 2023, n. 414

Modifiche al decreto n. 40 del 16 febbraio 2022 sul regime di autorizzazione degli ispettori

Modifica il D.M. 40/2022: va letto insieme a quello, perché il testo da applicare è quello risultante dalle due letture.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Riscrive ampiamente il D.D. 16 febbraio 2022, che è il decreto attuativo del D.M. 15 novembre 2021 su formazione, esame, RUI e competenze degli ispettori.
  • Una seduta di revisione di veicoli pesanti con ispettore autorizzato è accordata solo se sono prenotati non meno di dodici veicoli.
  • L'attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione iniziale o di integrazione da modulo B a modulo C vale tre anni: scaduta la validità amministrativa non ci si può più iscrivere all'esame. Gli attestati rilasciati prima del 26 febbraio 2022 valgono fino al 25 febbraio 2025.
  • L'iscrizione al RUI è condizione per esercitare: l'ispettore non può operare senza un'iscrizione attiva e in corso di validità.
  • Il decreto elenca che cosa contiene il RUI — anagrafica, codice di iscrizione, categoria (modulo B ope legis, modulo B, modulo C), polizza per i modulo C, dati di formazione iniziale e di aggiornamento — e vi registra anche le sospensioni dell'abilitazione e le revoche, cui consegue la cancellazione.
  • Fissa che cosa deve fare l'ispettore in corsia: controllare la funzionalità della linea e chiedere formalmente al titolare il ripristino, verificare la taratura periodica delle attrezzature e tarare il fonometro col calibratore, trasmettere l'esito al CED, stampare la certificazione e curare la completezza dei documenti da conservare.

In breve

Tipo di attoDecreto dirigenziale
EstremiD.D. 26 ottobre 2023, n. 414
Data26 ottobre 2023
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag Ispettori e formazioneAutorizzazione
Fonte MIT
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I documenti

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

Da leggere insieme a questo

Atti dello stesso argomento o che portano gli stessi tag. Quasi sempre una norma non si capisce da sola.

Circolare prot. 2750 del 28 gennaio 2026

RUI: chiarimenti sull'obbligo di iscrizione per esercitare la funzione di ispettore autorizzato

Chi non è iscritto al RUI e non ha presentato istanza in tempo non può fare revisioni; chi l'ha presentata in tempo ed è in attesa può operare, ma se l'istanza viene poi respinta le sue revisioni possono essere richiamate a controllo. Chi ha chiesto il modulo C senza aggiornare la polizza viene iscritto come modulo B.

MIT Ispettori e formazioneAutorizzazione 28 gennaio 2026
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RUI: esercizio della funzione di ispettore autorizzato dal 2 gennaio 2026

Richiama la scadenza del 2 gennaio 2026 e segnala che circa il 10% delle officine dei veicoli leggeri non aveva ancora ispettori correttamente iscritti nel RUI; dice anche che al Portale del Trasporto si entra con matricola e password oppure con SPID o CIE.

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Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 19 del decreto 198/2025 sul Registro Unico degli Ispettori

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Modalità di funzionamento del Registro Unico degli Ispettori (RUI)

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MIT Ispettori e formazioneAutorizzazione 9 giugno 2025