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D.M. 21 settembre 2023, n. 237

Modifiche al decreto 15 novembre 2021 sulla revisione dei veicoli pesanti

Interviene sul D.M. 446/2021 e fra l'altro introduce l'articolo 19-bis, che consente ai centri già operanti ai sensi della Legge 870/1986 di continuare l'attività con un periodo transitorio. Chi ha un centro «870» legge prima questo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Riscrive in profondità il D.M. 15 novembre 2021 sui veicoli pesanti: sopprime gli articoli 6, 7, 8 e 9 e l'allegato con l'elenco delle province, e introduce l'articolo 3-bis con i requisiti per chiedere l'autorizzazione.
  • Può chiedere l'autorizzazione l'impresa iscritta nel registro delle imprese di autoriparazione che esercita tutte le attività della legge 122/1992. Deve dimostrare i requisiti personali dell'articolo 240 del regolamento — in capo al titolare, a tutti i soci delle società di persone, agli accomandatari o agli amministratori — la capacità finanziaria del D.M. 170/1995, la certificazione ISO 9001, le attrezzature del D.M. 214/2017 e le dotazioni informatiche per il collegamento al CED.
  • I locali devono essere destinati esclusivamente alla revisione mentre è in corso e separati dall'autoriparazione: superficie totale di almeno 250 m² compresi uffici e servizi, corpo principale di almeno 200 m² per linea, larghezza lato ingresso di almeno 6 m, altezza di 6,20 m con ponte o 5,0 m con fossa, varchi di almeno 4,5 per 4,5 m e area di manovra esterna di almeno 600 m².
  • Un centro già autorizzato per i leggeri può chiedere anche l'autorizzazione per i pesanti, ma non può fare nella stessa seduta revisioni di pesanti e di leggeri.
  • L'autorizzazione si chiede alla Provincia o alla Città metropolitana della sede; una volta ottenuta, l'operatore chiede il collegamento con il CED. La validità dipende dalla permanenza nel tempo di tutti i requisiti, e l'operatore deve dotarsi di personale di supporto all'ispettore.
  • Introduce l'articolo 19-bis sui centri 870: possono continuare a operare con l'articolo 19 della legge 870/1986 fino al diciottesimo mese dopo l'entrata in vigore del decreto tariffe dei pesanti. Nel frattempo i controlli li fanno ispettori autorizzati oppure ispettori abilitati o ausiliari.
  • Allo scadere di quel termine, il centro 870 che non ha ottenuto l'autorizzazione perde l'abilitazione per i pesanti merci, ma può continuare per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e per quelli oltre 3,5 t di merci pericolose o in regime ATP.

In breve

Tipo di attoDecreto ministeriale
EstremiD.M. 21 settembre 2023, n. 237
Data21 settembre 2023
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag AutorizzazioneVeicoli pesanti
Fonte Gazzetta Ufficiale
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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