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D.M. 15 novembre 2021, n. 446

Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti

La norma che regge oggi la revisione dei veicoli pesanti fatta da privati: regime di autorizzazione degli operatori, dotazioni tecniche minime, registro degli operatori autorizzati, requisiti di competenza e indipendenza degli ispettori. Chi vuole aprire alle revisioni dei pesanti parte da qui. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021.

Che cosa dice

I punti che contano, letti dal testo dell'atto. Per il resto, e per quello che farà la differenza in un caso concreto, va letto l'atto.

  • Riforma la revisione dei veicoli pesanti fatta dai privati: oltre agli uffici della motorizzazione, possono farla imprese di autoriparazione iscritte in tutte le sezioni del registro della legge 122/1992 e consorzi che coprano insieme tutte le sezioni, con un'autorizzazione quinquennale rilasciata dalla Provincia.
  • Il procedimento: istanza alla Provincia con la documentazione, la Provincia chiede al Ministero le verifiche tecniche su locali e attrezzature, il Ministero le fa entro trenta giorni, poi la Provincia decide. L'operatore autorizzato viene iscritto nel registro generale tenuto dal Dipartimento, e deve comunicare subito ogni variazione dei requisiti.
  • L'ispettore dei pesanti deve avere l'abilitazione prevista, i requisiti dell'articolo 240 del regolamento e una polizza professionale con massimale per sinistro non inferiore a 500.000 euro; deve presenziare e certificare personalmente tutte le fasi della revisione.
  • L'articolo 17 fissa la regola della terzietà: l'ispettore dei pesanti non può essere dipendente dell'operatore presso cui lavora, è scelto dall'organismo di supervisione nel registro per ogni seduta, e non può operare sui pesanti se ha rapporti di lavoro, titolarità, cariche o anche partecipazioni di minoranza in un centro che fa revisioni di pesanti. Il suo compenso è versato in anticipo dal richiedente, secondo l'articolo 19 della legge 870/1986.
  • Le sanzioni per l'ispettore sono progressive: diffida con termine per giustificarsi; dopo due diffide non ottemperate in un anno, sospensione da trenta a centottanta giorni; dopo tre diffide, o due sospensioni in due anni, revoca dell'iscrizione. L'avvio del procedimento è comunicato alla Provincia, che valuta se colpire anche l'operatore.
  • L'autorizzazione si revoca, fra l'altro, per perdita dei requisiti, carenza di attrezzature, false dichiarazioni, mancata comunicazione delle variazioni o gravi difformità nelle revisioni; in via cautelare può essere sospesa fino a sei mesi.
  • Da quando è entrato in vigore non si può più sostituire l'ispettore in caso di impedimento o assenza temporanea.
  • Attenzione: i requisiti di locali, finanza e imparzialità degli articoli 6, 7, 8 e 9 — fra cui 250 m² per linea, 1.000 m² di area di manovra e la certificazione ISO 17020 — e l'elenco delle province dell'allegato 1 sono stati soppressi dal D.M. 21 settembre 2023, che li ha sostituiti con l'articolo 3-bis. Per i requisiti in vigore va letto quello.

In breve

Tipo di attoDecreto ministeriale
EstremiD.M. 15 novembre 2021, n. 446
Data15 novembre 2021
ArgomentoNormativa autorizzativa
Tag AutorizzazioneVeicoli pesantiAttrezzatureIspettori e formazione
Fonte Gazzetta Ufficiale
Stato In vigore, per quanto risulta dalla fonte

I file sono quelli pubblicati dalla fonte ufficiale e stanno sui suoi server: non ne teniamo copia, così quello che scaricate è sempre la versione buona. La sintesi serve a capire se l'atto vi riguarda, non a sostituirlo.

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